Decisione 26 luglio 1948 - 20 settembre 1948, n. 5

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Alta Corte per la Regione siciliana

 

Decisione 26 luglio 1948 - 20 settembre 1948, n. 5

sul ricorso del Presidente della Regione contro il D. L. 5 maggio 1948, n. 631, concernente: « Finanziamento dei servizi sanitari gi di competenza degli enti locali assorbiti temporaneamente dagli uffici provinciali di sanit pubblica.

 

 

Presidente: SCAVONETTI; ESTENSORE: MERLIN; P. M.: EULA. Regione Siciliana (Avv.ti RUBINO, SALEMI) - Presidenza del Consiglio (Avv. St. DE BERNARDINIS).

 

(omissis)

Secondo il capo I dellart. 1I del detto decreto che si impugna stabilito che «per le spese anzidette si provvede a norma degli artt. 3 e 8 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507, concernente la disciplina provvisoria dei rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione Siciliana .

Nel suo ricorso, la Regione Siciliana fa osservare che per lo Statuto approvato con R.D.L. 15 maggio 1946, n.. 455, convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, la Regione ha la legislazione esclusiva sulle materie elencate nellart. 14 ed ha invece la possibilit di legiferare (ove lo creda) nelle altre materie di cui allart. 17 che lassistenza sanitaria rientra nelle materie facoltative e, siccome il decreto legislativo maggio 1948, n. 631 (per quanto in via provvisoria) regola le spese che spettano alla Regione, esso non si pu applicare a spese che (almeno per il momento) non spettano ancora alla Regione.

Lavvocatura dello Stato, per conto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha resistito al ricorso per i seguenti motivi.

Essa ammette che per ora i servizi sanitari non spettano alla Regione Siciliana e accenna che sarebbero in corso pratiche tra lo Stato e la Regione per la determinazione degli uffici e dei servizi sanitari che in base agli artt. 17 e 43 dovrebbero passare alla Regione.

A parte ci, lAvvocatura dello Stato nega alla Regione Siciliana un interesse a chiedere lannullamento della norma, perch, prevedendo il decreto 12 maggio 1948, n. 507, al suo art. 8, delle operazioni di conguaglio, la Regione Siciliana avr sempre in quella sede la possibilit di non far conteggiare la spesa a suo carico.

Secondo lAvvocatura dello Stato, perci, la norma ha una funzione potenziale ed scritta in favore e non a danno della Regione Siciliana.

Attesoch il Ministero del tesoro, interpellato prima della presente decisione con nota 26 luglio, n. 147.197, ha risposto che la norma impugnata (art. 1I del D.L. 5 maggio 1948, n.. 631) « rester inoperante qualora i servizi sanitari di cui trattasi non saranno trasferiti alla Regione .

E inutile ricordare che il Governo militare alleato, durante il tempo in cui tenne la Sicilia nellambito della propria amministrazione, provvide ad istituire nellisola, con proprie ordinanze regionali una particolare organizzazione dei servizi sanitari.

Fu cos istituita una direzione generale di sanit, con poteri direttivi, ispettivi e di controllo sugli uffici provinciali di sanit, che, gi alle dipendenze dei prefetti, furono invece eretti in uffici autonomi  tecnicamente ed amministrativamente.

Difatti, servizi ed uffici di natura sanitaria ed assistenziale, quali, ad esempio, il Comitato antimalarico, il Consorzio antitubercolare. il Laboratorio di igiene e di profilassi la Federazione per la protezione della maternit ed infanzia, gi appartenenti ad altri enti, vennero incorporati nei nuovi uffici provinciali di sanit.

In conseguenza di tale assorbimento le spese per il funzionamento degli uffici ed i servizi incorporati, gi gravanti sugli enti di provenienza hanno dovuto essere assunte in modo completo dallo Stato.

Di qui, la necessit per lesercizio 1947-48 della spesa di lire 450 milioni di cui il decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 631.

esatto che per lo Statuto della Regione Siciliana vi sono materie elencate nellart. 14 per le quali vi una competenza esclusiva della Regione, ve ne sono altre elencate nellart. 17 e tra queste: « Ligiene e la sanit pubblica per le quali la competenza della Regione dipende da un atto di volont della Regione stessa.

altrettanto certo che fino ad oggi la Regione Siciliana non ha emanato leggi particolari sui servizi che riguardano ligiene e la sanit pubblica.

Il decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507, fissa una disciplina « provvisoria dei rapporti tra lo Stato e la Regione Siciliana e lart. 7 espressamente conferma questo carattere di « provvisoriet prevedendo espressamente una «disciplina definitiva dei detti rapporti finanziari.

Ne consegue che molti rapporti sono in corso di assestamento. Di qui, la norma contenuta nellart. 8 del decreto n. 631, che prevede delle operazioni di «conguaglio finale, dice espressamente che ci avverr «dopo il passaggio dei servizi e del personale alla Regione stessa .

«Dopo e non «prima il che vuol dire che laddebito della somma provvisorio e diventer definitivo solo quando e se la Regione Siciliana dichiarer di assumere a suo carico quei servizi.

Quindi, non solo laddebito provvisorio ma condizionale, sottoposto cio alla condizione sospensiva che dipende per il suo verificarsi dalla manifestazione di volont della Regione.

Questo corrisponde alla interpretazione data dallo stesso Ministero del tesoro con la nota sopraricordata.

LAlta Corte ritiene; perci, che manchi alla Regione Siciliana ogni interesse alla impugnazione per illegittimit dellart. I cap. I del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 631.

 

P. Q. M.

 

Respinge il ricorso proposto dalla Regione Siciliana per lannullamento del capoverso dellart. 1 del D.L. 5 maggio 1948, n. 631, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica del 10 giugno 1948,n. 133.

Le spese del giudizio sono compensate.